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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con apposita norma da inserire annualmente nella legge di
approvazione del bilancio, le autorizzazioni di spesa recate da leggi
di contenuto particolare possono essere ridotte in relazione alle
effettive esigenze delle amministrazioni, tenuto conto delle
disponibilita' esistenti sotto forma di residui di stanziamento di
esercizi precedenti.
Le riduzioni di cui al comma precedente sono specificatamente
indicate nelle rubriche di bilancio delle singole amministrazioni
rispettivamente competenti.
Possono, tuttavia, le amministrazioni stesse procedere
all'assunzione di impegni sulle predette autorizzazioni di spesa,
fermo restando che il volume dei pagamenti non potra' eccedere le
somme iscritte in bilancio, ivi comprese le disponibilita' esistenti
nel conto dei residui passivi.