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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al
pubblico registro automobilistico per le formalita' di trascrizione,
iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della
registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette
a tali formalita'.
Le formalita' di cui al comma precedente sono assoggettate
all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella
tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento
della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali
dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro
automobilistico.
All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di
successione, sono soggette anche le formalita' eseguite in base a
scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad
acquisti di veicoli per causa di morte.
Le formalita' di cui ai commi precedenti non possono essere
eseguite se non e' stata assolta l'imposta erariale di trascrizione
prevista dalla presente legge.