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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 della legge 9
maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, quarto comma, della
legge 10 maggio 1976, n. 352, e' sostituito dal seguente:
"Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore
suinicolo, la concessione delle provvidenze predette e' subordinata
alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non
inferiore a 10.520 unita' di conto e non superiore a 53.333 unita' di
conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per
cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere
prodotto dalla azienda".
Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
modificato dall'articolo 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976,
n. 352, e' sostituito dal seguente:
"Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano
richiesta e che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in
conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n.
72/159/CEE, e' concesso un contributo di 600 unita' di conto,
erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unita' di conto nel
primo anno, di 171 unita' di conto nel secondo, di 105 unita' di
conto nel terzo e 66 unita' di conto ne quarto".