Legge Ordinaria n. 958 del 21/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1978 n. 1)
Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  periodo del secondo comma dell'articolo 24 della legge 9
maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, quarto comma, della
legge 10 maggio 1976, n. 352, e' sostituito dal seguente:
  "Quando  il  piano  di sviluppo prevede un investimento nel settore
suinicolo,  la  concessione delle provvidenze predette e' subordinata
alla  condizione  che  gli  investimenti  stessi siano di importo non
inferiore a 10.520 unita' di conto e non superiore a 53.333 unita' di
conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per
cento  del  quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere
prodotto dalla azienda".
  Il  primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
modificato dall'articolo 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976,
n. 352, e' sostituito dal seguente:
  "Agli  imprenditori  agricoli  a titolo principale, che ne facciano
richiesta  e  che si impegnino a tenere una contabilita' aziendale in
conformita'  di  quanto  disposto dall'articolo 11 della direttiva n.
72/159/CEE,  e'  concesso  un  contributo  di  600  unita'  di conto,
erogabile  in  quattro anni, per l'importo di 258 unita' di conto nel
primo  anno,  di  171  unita'  di conto nel secondo, di 105 unita' di
conto nel terzo e 66 unita' di conto ne quarto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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