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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa di accordi in sede internazionale e' autorizzata la
complessiva spesa di lire 25 miliardi per la corresponsione di
un'anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche
italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territorio
dello Stato etiopico:
a) che siano stati nazionalizzati, espropriati, confiscati o
comunque sottoposti a misure limitative dalle autorita' etiopiche a
partire dal 1 gennaio 1975;
b) relativamente ai quali i titolari si trovino o vengano a
trovarsi nell'impossibilita' di fatto di esercitare i loro diritti a
causa della situazione determinatasi a partire dal 1 agosto 1970.
L'anticipazione sara' corrisposta sulla base del valore dei beni,
diritti e interessi in Etiopia al 1° gennaio 1975 accertato dal
Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei
servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:
fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;
sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per
cento;
sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per
cento;
sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.