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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei
ricercatori dell'istituto superiore di sanita' e' attribuito un
assegno pensionabile annuo lordo nella misura indicata nella tabella
annessa e con decorrenza 2 ottobre 1973. L'assegno e' utile ai fini
dell'indennita' di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli
aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilita'.
L'assegno stesso va considerato ai fini della contribuzione e della
determinazione della base pensionabile ai sensi degli articoli 13 e
15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Dalla predetta data al personale stesso viene corrisposto,
altresi', per dodici mensilita' all'anno un assegno speciale nella
misura forfettaria lorda di L. 150.000 per i dirigenti di ricerca e
primi ricercatori e di L. 80.000 per i ricercatori. Detto assegno non
e' pensionabile, e' subordinato alla corresponsione dello stipendio
ed e' ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso
periodo di tempo.
Nei confronti del personale indicato al primo comma gli assegni di
cui al primo ed al secondo comma assorbono, fino alla concorrenza
della loro somma complessiva, il compenso particolare previsto
dall'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519. L'assegno annuo
pensionabile e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente, al primo
ed al secondo comma del presente articolo unico, non competono ai
dirigenti di ricerca ed ai ricercatori fino a che mantengano
l'opzione di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge citata.
Nel computo della base pensionabile, ai sensi degli articoli 13 e
15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e' compreso anche l'assegno
personale previsto dall'articolo 66, quarto comma, della legge 7
agosto 1973, n. 519.
E' abrogato l'articolo 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
TABELLA
Parametri
-------------------------------
da 825 a 772 . . . L. 1.680.000
da 614 a 535 . . . L. 1.440.000
da 465 a 443 . . . L. 1.300.000
da 387 . . . . . . L. 1.055.000
da 317 . . . . . . L. 1.000.000
da 243 . . . . . . L. 770.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - DAL FALCO -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO