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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello
delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di
servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con
l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo stipendio e agli
assegni o indennita' di carattere fisso e continuativo previsti per
l'interno, e' attribuito dal 1 gennaio 1977, in sostituzione del
particolare beneficio di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 722, un
assegno base di confine, maggiorato del 100 per cento, secondo le
misure mensili in valuta estera locale indicate, per ciascuno dei
Paesi interessati e per gruppi di parametri, nelle tabelle allegate
alla presente legge.