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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di dichiarare con
suo decreto l'indifferibile necessita' di provvedere a lavori di
manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di
edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da
eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del
proprio bilancio ordinario.