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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche devono versare nel mese di settembre di ciascun anno, a
titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'anno stesso, un importo
pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito
complessivo dichiarato per il periodo di imposta precedente al netto
delle ritenute d'acconto applicate alla fonte. Se per il detto
periodo di imposta e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e'
commisurato al 75 per cento del reddito complessivo che avrebbe
dovuto essere dichiarato, al netto della ritenuta applicata alla
fonte.
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui
esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono
effettuare il versamento nel nono mese dell'esercizio o periodo
stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione
iniziato dopo il 30 giugno 1976.
L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire
trentamila.