Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma
secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il
Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il
parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono elevati di quattro volte.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PEDINI
- STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO