Legge Ordinaria n. 971 del 28/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1978 n. 5)
Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  laurea  in  scienze  della  produzione  animale conferita dalle
universita'   statali  e  da  quelle  non  statali  riconosciute  per
rilasciare  titoli  aventi  valore legale, e' dichiarata equipollente
alla  laurea  in  scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici
impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione  di  dottore  agronomo  e  per  l'iscrizione, in apposita
sezione, nel relativo albo professionale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1977

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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