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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle
universita' statali e da quelle non statali riconosciute per
rilasciare titoli aventi valore legale, e' dichiarata equipollente
alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici
impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita
sezione, nel relativo albo professionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO