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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per le cessioni, l'acquisto della carta e le prestazioni di servizi
relativi alla composizione e stampa degli atti e delle pubblicazioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'imposta sul
valore aggiunto si applica con l'aliquota del 3 per cento.
La disposizione di cui al primo comma ha effetto dal 1° gennaio
1973. Non si fa luogo a rimborsi per le cessioni, gli acquisti e le
prestazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore della
presente legge con la applicazione di aliquote maggiori.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO