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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi
di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno
1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonche' al
coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia,
della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini
di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione,
delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla
olivicoltura, della vitivinicoltura, nonche' della utilizzazione e
valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano
nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla
presente legge.
Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata
quinquennale; per i settori relativi alla forestazione e alla
irrigazione hanno durata decennale.