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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 10
novembre 1973, n. 755, sono abrogati.
E' altresi' risolta di diritto la convenzione stipulata in data 26
giugno 1974, n. 2819, tra il Ministero dei trasporti e la societa'
"Aeroporti di Roma - Societa' per la gestione del sistema
aeroportuale della capitale p.a.", ed approvata con decreto del
Ministro per i trasporti in data 1 luglio 1974.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i
Ministri per le finanze, per il tesoro e per la difesa, sara'
modificata, con atto aggiuntivo, la convenzione n. 2820 stipulata tra
il Ministero dei trasporti e la Societa' aeroporti di Roma in data 26
giugno 1974 ed approvata con decreto interministeriale del 1° luglio
1974.