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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per i
lavori pubblici; sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
provvedera' con suo decreto a stabilire, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, quali fra i porti indicati
all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, dovranno essere
attrezzati con idonee stazioni per la degasificazione delle navi.
Per la realizzazione e la gestione delle stazioni di
degasificazione ritenute necessarie ai sensi del comma precedente si
applicano le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 203.
I contributi per la realizzazione delle stazioni di
degasificazione, corrisposti secondo le modalita' di cui al quinto
comma dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 203, faranno
carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile nei limiti degli stanziamenti complessivi disposti
con la medesima legge.
Sono abrogate le disposizioni relative alla costruzione degli
impianti di degasificazione delle navi annessi ai bacini di
carenaggio da realizzarsi con contributo dello Stato di cui alle
leggi 10 luglio 1969, n. 470, 27 ottobre 1969, n. 810 e 28 gennaio
1974, n. 58.