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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento
diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate
per i periodi d'imposta 1975, 1976, 1977 e 1978 dai soggetti indicati
nell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono riscosse
mediante ruolo in quattro rate, senza applicazione di interessi e
soprattasse, a partire dalla rata di: febbraio 1981 per le imposte
relative all'anno 1975; febbraio 1982 per le imposte relative
all'anno 1976; febbraio 1983 per le imposte relative all'anno 1977 e
febbraio 1984 per le imposte relative all'anno 1978.
Le imposte, comprese quelle riscuotibili mediante versamento
diretto e non versate, dovute in base alle dichiarazioni presentate
entro il 30 giugno 1977 nonche' quelle dovute in base alla
dichiarazione relativa allo esercizio o periodo di gestione non
coincidente con l'anno solare chiuso entro l'anno 1977 dai soggetti
indicati nell'articolo 3 del decreto-legge di cui al precedente
comma, sono riscosse mediante ruolo in quattro rate, senza
applicazione di interessi e soprattasse, a partire dalla rata di
settembre 1980 per il primo o unico periodo di imposta per il quale
e' stato omesso il versamento d'imposta ed in quattro rate a partire
dalla rata di giugno 1981 per le somme dovute in base alla
dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta.