Legge Ordinaria n. 988 del 27/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1978 n. 9)
Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La  locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta
nell'articolo  1  della  legge  21  dicembre  1974,  n.  702,  e'  da
intendersi  riferita  anche  al territorio delle province friulane di
Udine e Pordenone.
  Le  disposizioni  dell'articolo  3  della  suddetta  legge  sono da
intendersi  riferite  alle  domande  dei  destinatari dell'articolo 1
della legge stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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