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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure
espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n.
1549, gia' prorogati con la legge 23 dicembre 1972, n. 906, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI
- STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO