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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Puo' provvedersi a mezzo di vaglia del Tesoro commutabili in
quietanza di entrata intestati al contabile del portafoglio ed
esigibili presso la tesoreria centrale: per l'approvvigionamento
delle valute estere occorrenti per il finanziamento delle navi, degli
aerei e dei distaccamenti militari permanentemente o temporaneamente
dislocati fuori dei confini nazionali; per il pagamento degli assegni
ed indennita' al relativo personale e a quello comandato isolatamente
all'estero, nonche' per il reintegro dei fondi di rotazione,
esistenti o da istituire presso enti dislocati nel territorio
nazionale, necessari all'urgente finanziamento delle suddette unita'
militari che debbono spostarsi immediatamente, senza preavviso.
Gli enti presso i quali sono istituiti fondi di rotazione e
l'entita' dei fondi stessi sono determinati con decreti emanati dal
Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per la difesa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI
- STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO