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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dichiarazione d'urgenza
L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei
competenti organi statali, regionali, delle province autonome di
Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita'
delle opere stesse.
Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali
regolanti la stessa materia.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza
ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel
triennio successivo all'approvazione del progetto.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga
destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi
pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del
consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche
destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo
strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti
urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto
costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non
necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata
con le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18
aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.
La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni
dal ricevimento degli atti.
Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo
si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge.