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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974,
n. 195, le parole: "e le componenti parlamentari dei Gruppi misti
appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1" sono
sostituite con le altre: "e le componenti parlamentari dei Gruppi
misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che
abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle
regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1".
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserta nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO