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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 16
giugno 1977, n. 357, e' prorogato di sei mesi con decorrenza dalla
scadenza ivi indicata.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1978
LEONE
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO