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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle
domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito
con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive
modificazioni ed integrazioni, gia' prorogato al 31 dicembre 1976 con
l'articolo 7 della legge 2 aprile 1976, n. 105, e' ulteriormente
prorogato al 30 giugno 1978.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1978
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI -
PANDOLFI - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO