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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n.
29, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono
elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto.