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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri
ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive
competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e
vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici,
devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente
legge.