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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni,
entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 gia' esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono provvedere a
richiedere l'iscrizione all'albo, a pena di decadenza dalle
autorizzazioni loro rilasciate, gia' prorogato al 30 aprile 1978 con
la legge 27 dicembre 1977, n. 940, e' ulteriormente prorogato al 30
settembre 1978.
Il periodo di sei mesi, stabilito dall'articolo 61, comma quarto,
della legge 6 giugno 1974, n. 298, trascorso il quale la domanda di
iscrizione all'albo ivi prevista s'intende accettata se il comitato
provinciale non abbia provveduto a notificarne il rigetto con
indicazione specifica dei requisiti e delle condizioni mancanti,
decorre dalla scadenza del termine prorogato dal comma precedente.