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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 16 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal
seguente:
"L'ultimo comma della nota alla tariffa E allegata al testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive
modifiche, e' sostituito dai seguenti:
"Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente
tariffa le navi e le imbarcazioni da diporto a motore ed a vela con
motore ausiliario, come definite all'articolo 1 della legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla
navigazione oltre sei miglia dalla costa, salvo che effettuino la
navigazione nelle acque interne e non siano abbonate alla tassa di
stazionamento.
Sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo le navi
soggette all'obbligo del ruolo d'equipaggio"".