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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54,
concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei
consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con
la seguente modificazione:
All'articolo 2, primo comma, lettera a), dopo le parole: del testo
unico anzidetto, sono aggiunte le seguenti: come sostituito
dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA -
BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO