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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, numero 541, la
qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini
italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base
a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale
italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano
riportato pregiudizio fisico o economico o morale.
Il pregiudizio morale e' comprovato anche dalla avvenuta
annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici.