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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'annata agraria 1977-78, alle varie scadenze previste nel
contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono
corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle
stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme
saranno soggette a eventuale conguaglio secondo quanto sara'
stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate
illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del
1977.
Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti
annate agrarie si considerano versati in acconto i pagamenti dei
canoni effettuati ai sensi del precedente comma. Nel caso in cui le
tabelle non siano state determinate o siano state annullate o
sospese, i canoni sono corrisposti, in via provvisoria, salvo
conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito
dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939,
n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.
Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di
fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977,
senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di
transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n.
11, o in base a sentenza passata in giudicato.
E' sospesa l'esecuzione delle sentenze non passate in giudicato,
che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato
l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle
tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per
morosita' connessa al pagamento di detti canoni.