Legge Ordinaria n. 176 del 10/05/1978 (Pubblicata nella G.U. del 15 maggio 1978 n. 132)
Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'annata  agraria  1977-78,  alle  varie scadenze previste nel
contratto  di  affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono
corrisposte,  a  titolo  di  acconto,  somme sulla base delle tabelle
stabilite  ai  sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme
saranno   soggette   a  eventuale  conguaglio  secondo  quanto  sara'
stabilito  da  apposita  legge  sostitutiva  delle  norme  dichiarate
illegittime  dalla  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 153 del
1977.
  Salvo  quanto  disposto nel comma seguente, anche per le precedenti
annate  agrarie  si  considerano  versati  in acconto i pagamenti dei
canoni  effettuati  ai sensi del precedente comma. Nel caso in cui le
tabelle  non  siano  state  determinate  o  siano  state  annullate o
sospese,  i  canoni  sono  corrisposti,  in  via  provvisoria,  salvo
conguaglio,  nella  misura  corrispondente  a  55  volte  il  reddito
dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939,
n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.
  Sono  da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di
fondi  rustici  effettuati,  in  data  anteriore al 29 dicembre 1977,
senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di
transazione  di  cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n.
11, o in base a sentenza passata in giudicato.
  E'  sospesa  l'esecuzione  delle sentenze non passate in giudicato,
che  in  data  successiva  al  28  dicembre  1977  abbiano condannato
l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle
tabelle  di  cui  al  primo comma, ovvero al rilascio del terreno per
morosita' connessa al pagamento di detti canoni.
 

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