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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorita'
sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel
rispetto della dignita' della persona e dei diritti civili e politici
garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il
diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico
dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai
presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza,
nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi e'
sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi e'
obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti
con provvedimento del sindaco, nella sua qualita' di autorita'
sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.