Legge Ordinaria n. 181 del 27/04/1978 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1978 n. 134)
Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'applicazione  dell'articolo  6  della  legge 20 dicembre 1973, n.
824,  deve  intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva di
complemento  che, gia' in servizio durante il periodo compreso tra il
10  giugno  1940  e  il 10 maggio 1945, abbiano in detta posizione di
stato conseguito una promozione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 aprile 1978

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - RUFFINI -
                                                             PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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