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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'applicazione dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n.
824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva di
complemento che, gia' in servizio durante il periodo compreso tra il
10 giugno 1940 e il 10 maggio 1945, abbiano in detta posizione di
stato conseguito una promozione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1978
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO