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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in
mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna
per quantita' e valore:
a) le cessioni dei materiali effettuate in occasione di pubbliche
calamita' dal Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore del
Congo, Jugoslavia, Grecia, Cile, Turchia, Giordania e Messico per un
valore complessivo di L. 159.099.937;
b) le cessioni di viveri, vestiario e sapone effettuate dal
Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore dell'ONFA (Opera
nazionale figli aviatori) per un valore complessivo di L.
195.589.933;
c) la cessione di vestiario e casermaggio per uso sanitario
effettuata dal cessato Ministero della guerra - Direzione generale
della sanita' militare, nel 1946 in favore dell'ospedale civile di
Ulzio, per un valore complessivo di L. 4.059.600.