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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo
comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, e' prorogato
di sei mesi.
L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione,
alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei
molluschi eduli e' prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e
successive modificazioni ed integrazioni.