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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e
processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
al secondo comma sostituire le parole: "Art. 419-bis" con le
seguenti: "Art. 420";
al secondo comma sostituire le parole: "compie atti diretti" con
le parole: "commette un fatto diretto";
al terzo comma dopo la parola: "distruzione", aggiungere le
seguenti: "o il danneggiamento".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Dopo l'articolo 289 del codice penale e' inserito il seguente:
ART. 289-bis - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione). - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la
reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo
che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la
reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della
reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione
da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non
puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma "".
L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"ART. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione). -
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o
per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e'
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo.
Quando la persona sequestrata e' liberata senza che sia stato
conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo
comma e' diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza
che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si
applicano le pene previste dall'articolo 605.
Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il
soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la
liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione
da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non
puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".
All'articolo 4,
il primo comma dell'articolo 165-ter e' sostituito dal seguente:
"ART. 165-ter - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da
parte del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno,
direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria,
appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria
competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro
contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non
colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice
penale e dai delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428,
432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma, e 630 dello stesso codice, nonche' dei delitti previsti dagli
articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e
successive modificazioni e dall'articolo 1, quinto comma, del
decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile
1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre
1976, n. 863. Eguale richiesta puo' essere fatta per la raccolta e
l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per
gli stessi delitti";
all'ultimo comma sostituire le parole: "il giudice" con le parole:
"l'autorita' giudiziaria".
All'articolo 7,
al secondo comma, dopo le parole "ma in questo caso deve essere"
inserire le altre: "immediatamente annotata nel registro di cui al
terzo comma e".
All'articolo 8,
all'ottavo comma dell'articolo 226-quater sopprimere le parole:
"in qualunque processo".
Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"ART. 9-bis. - Il terzo comma dell'articolo 434 del codice di
procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato. Questo
e' riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se
nuovamente espulso non puo' piu' essere riammesso, se non per
esercitare la facolta' di cui al terzo comma dell'articolo 468".
ART. 9-ter. - Le disposizioni del codice penale che richiamano
l'articolo 630 dello stesso, codice si applicano anche in relazione
al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 289-bis del
codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti per il
delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale".
All'articolo 11,
al primo comma sostituire le parole: "necessario
all'identificazione o comunque" con le parole: "strettamente
necessario al solo fine dell'identificazione e comunque";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Dell'accompagnamento e dell'ora in cui e' stato compiuto e' data
immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se
riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti,
ordina il rilascio della persona accompagnata";
dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Al procuratore della Repubblica e' data altresi' immediata notizia
del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e'
avvenuto".
L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro
titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di
un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore
dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le
generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che
assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di
identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto
all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla
comunicazione, all'autorita' di pubblica sicurezza, di tutti i
contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30
giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere effettuata
anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai
fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi
precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione e' accertata
dagli organi di polizia giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del
comune ove si trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco
ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non
previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO -
MALFATTI - PANDOLFI -
GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO