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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della maternita' e tutela
la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente
legge, non e' mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari, nonche' altre iniziative necessarie per evitare che
l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.