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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In caso di contemporaneo svolgimento di piu' referendum, delle
operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e
dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico
verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati
distintamente per ciascun referendum.