Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge si
applicano nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977.
Le disposizioni dei successivi articoli 7 e 10 si applicano nelle
province e nei comuni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e
della Valle d'Aosta indicati con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori
pubblici, sentite le regioni della Lombardia, del Piemonte, della
Liguria e della Valle d'Aosta, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.