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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito
nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, e' sostituito dal seguente:
"Il fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana e'
di lire 12.500 milioni, diviso in cinque carature, di lire 2.500
milioni ciascuna, che saranno sottoscritte dai soci caratisti: il
Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena,
l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto Poligrafico
dello Stato, che vengono a cio' espressamente autorizzati.
La responsabilita' di ciascun ente partecipante e' limitata alla
quota del fondo di dotazione costituita dalla sua caratura.
Gli enti anzidetti potranno cedere in tutto o in parte la propria
caratura ad altro istituto di credito di diritto pubblico".