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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo
luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione
dei beni gia' del cessato partito nazionale fascista e delle
organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n.
704, e' abrogato.
I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per
l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.