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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80,
concernente norme per agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme
in materia di Cassa integrazione guadagni, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
La dichiarazione dello stato di crisi aziendale, prevista
dall'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto
1977, n. 675, emessa anteriormente all'entrata in vigore del
presente, decreto, opera gli stessi effetti della disdetta indicata
nell'articolo 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei
lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono
assunti alle dipendenze dell'acquirente.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di
conversione, in caso di crisi aziendale, l'ufficio regionale del
lavoro territorialmente competente, ove si profilino possibilita' di
superamento della crisi attraverso un trasferimento dell'azienda,
promuove incontri tra le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro ai fini del
raggiungimento di accordi in ordine alle modalita' ed ai tempi di
attenzione del trasferimento per i riflessi che ne derivano sulla
mobilita' e sull'occupazione dei lavoratori.
Nei limiti temporali indicati all'articolo 3, primo comma, della
legge 12 agosto 1977, n. 675, quando sia stato raggiunto un accordo
tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il
trasferimento della azienda, e questo sia in atto, dalla
dichiarazione dello stato di crisi aziendale, consegue, nei confronti
dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, la
inoperativita' delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo
2112 del codice civile. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni
di miglior favore stabilite da accordi sindacali.
Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono riservate in via
prioritaria al personale occupato presso l'azienda alienata e
avvengono con le procedure previste dall'articolo 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675.
All'articolo 2 le parole: graduatoria stessa, sono sostituite dalle
seguenti: graduatoria di cui al quarto comma dell'articolo
precedente.
All'articolo 3, le parole: nel rapporto di lavoro con l'azienda di
provenienza, sono sostituite dalle seguenti: nel precedente rapporto
di lavoro.
All'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai
lavoratori provenienti dalle aziende di cui all'articolo 24, primo
comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando in attuazione di
accordi sindacali l'assunzione avvenga a norma dell'articolo 11,
sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, da parte di aziende non vincolate alla procedura
prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
Art. 4-bis. - A decorrere dal 1 marzo 1978, il trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori
dell'industria e' esteso ai dipendenti delle imprese industriali in
crisi addetti ad unita' organiche esercenti in modo prevalente e
continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.
Art. 4-ter. - L'accertamento dello stato di crisi aziendale di cui
all'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977,
n. 675, ha effetto anche ai fini delle proroghe del trattamento
speciale di disoccupazione previste dall'articolo 4 della legge 8
agosto 1972, n. 464.
All'articolo 5, il primo Comma e' sostituito dal seguente:
Nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione
guadagni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative
prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.
Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
Art. 5-bis. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
conforme parere del CIPI, dispone, in situazioni di particolare
gravita', proroghe semestrali del trattamento straordinario
d'integrazione salariale fino al limite massimo di 24 mesi
complessivi, nei casi previsti dal decreto-legge 10 giugno 1977, n.
291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n.
501.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - SCOTTI -
MORLINO - PANDOLFI -
DONAT-CATTIN - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO