Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in
possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli
allegati A, B e C alla presente legge, e' riconosciuto il titolo di
medico e di medico specialista ed e' consentito l'esercizio
dell'attivita' professionale di medico.
L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni e' consentito
sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella
lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi
enunciate negli allegati A, B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge saranno
modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, in conformita' alle direttive
comunitarie.