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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole
derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8
gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53, e' ulteriormente
prorogata di cinque anni, fatta salva ogni diversa determinazione
delle singole regioni, in applicazione dell'articolo 90 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge le
modalita', condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse
con le precedenti leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n.
53.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI -
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO