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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In vista dell'emanazione di una legge organica riguardante la
ristrutturazione della industria cantieristica navale e fino alla
data di entrata in vigore di tale legge, il contributo di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, prorogata
dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, puo' essere
concesso in misura non eccedente il 30 per cento del costo di
costruzione accertato dal Ministero della marina mercantile per i
contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente
al 1 aprile 1977, e, comunque, non oltre il 30 settembre 1978.
Una quota degli stanziamenti di cui al successivo articolo 2 e'
riservata, nella misura di un terzo per il 1978 e della meta' per gli
esercizi successivi, ai contratti di costruzione o di prima vendita
stipulati successivamente al 1 gennaio 1978, sempre che le relative
costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data.
I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di
cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e quello
del bilancio e della programmazione economica.
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le
disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878,
ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle
costruzioni di navi, a struttura metallica, di stazza lorda non
inferiore a 150 tonnellate, destinate ad attivita' industriali o di
ricerca che si svolgono in acque marittime.
Il Governo presentera' al Parlamento, entro due mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, il piano riguardante la
ristrutturazione dell'industria cantieristica navale.