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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine in corso per la presentazione delle istanze intese ad
ottenere, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive
modificazioni, e dell'articolo 91 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la restituzione dell'imposta
generale sull'entrata sui prodotti esportati scade improrogabilmente
trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.