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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla
modificazione nonche' alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei
finanziamenti, previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e
successive modificazioni ed integrazioni, da parte di aziende ed
istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di
cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non puo'
eccedere il 70 per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra
impresa e cantiere, ovvero preventivato dal cantiere che assume in
proprio i lavori medesimi. Tale prezzo e' maggiorato, in caso di
nuova costruzione, del 10 per cento per spese di primo armamento ed
oneri finanziari sostenuti durante i lavori.
Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto
accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina
mercantile, tenendo conto, per le nuove costruzioni, esclusivamente
del prezzo di unita' similari sul mercato italiano.
Il finanziamento non puo' superare, in ogni caso, la durata di
quindici anni.