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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali:
a) convenzione sull'unificazione di alcuni principi della
legislazione sui brevetti di invenzione, firmata a Strasburgo il 27
novembre 1963;
b) trattato di cooperazione in materia di brevetti, con
regolamento di esecuzione, firmato a Washington il 19 giugno 1970;
c) convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul
brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata
a Monaco il 5 ottobre 1973;
d) convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune
(convenzione sul brevetto comunitario), con regolamento di
esecuzione, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.