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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse
automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, e delle singole
leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di
circolazione, nonche' per il mancato o insufficiente pagamento
dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n.
1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella
annessa alla presente legge.
Dette soprattasse sono a carico del proprietario del veicolo a
motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilita'
con il conducente.