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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti accordi internazionali, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a
Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976:
a) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e
commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed
il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica
tunisina, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale,
dichiarazioni e scambi di note;
b) accordo di cooperazione nei settori di competenza della
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di
tale Comunita' e la Repubblica tunisina, con allegato;
c) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e
commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed
il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e la Repubblica
popolare e democratica algerina, dall'altro, con due protocolli,
allegati, atto finale, dichiarazioni e scambi di note;
d) accordo di cooperazione nei settori di competenza della
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di
tale Comunita' e la Repubblica popolare e democratica algerina, con
allegato;
e) accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e
commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed
il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, ed il Regno del
Marocco, dall'altro, con due protocolli, allegati, atto finale,
dichiarazioni e scambi di note;
f) accordo di cooperazione nei settori di competenza della
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di
tale Comunita' ed il Regno del Marocco, con allegato.