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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli
organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio
professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono
essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi
professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico
delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,
n. 858. Detta riscossione avverra' tramite ruoli, a richiesta dei
consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalita' stabilite
nel citato testo unico.
L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli
ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1978
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI -
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO