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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Obiettivo e campo di applicazione della legge
Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che
esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i
danni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui
all'allegato I.